Per dispositivi di protezione individuale, DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate o comunque portate appresso dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano.
DPI, quando vanno usati
I DPI vanno usati solo quando nel luogo di lavoro non è possibile adottare misure per la salute e la sicurezza più robuste ed efficaci e quindi capaci di abbassare il grado del rischio assegnato alla mansione stessa di lavoro. L’adozione dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e all’accertata impossibilità di adottare misure congrue, è poi obbligo del datore di lavoro scegliere quelli da lui ritenuti più opportuni e adatti alla tutela e salute dei suoi collaboratori, oltre che per se stesso naturalmente.
Requisiti minimi ed etichettatura dei DPI
Un dispositivo di protezione individuale non può essere carente su alcune delle seguenti caratteristiche strutturali: comfort, ergonomia, innocuità e solidità, e tutti devono rispondere perfettamente agli stress test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro. In Italia questo controllo di conformità alla legislazione europea è in carico al Ministero del Lavoro a quello dello Sviluppo Economico che operano con i rispettivi organi ispettivi. Anche l’etichettatura relativa a tali dispositivi deve essere completa e non può mancare di queste informazioni:
- Nome del produttore
- Codice prodotto
- Certificazione (marchio CE)
- Classe di protezione
- Norma EN di riferimento
Tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso, la quale è a sua volta normata per i contenuti dalla direttiva 89/686/CEE recepita in Italia nel 1992 con il D. Lgs. 475 e successive modifiche del D. Lgs. 10/97, nelle nota, fra le altre cose, devono essere presenti le istruzioni per il deposito dello strumento, quelle relative al modo d’uso, alla pulizia e manutenzione dello stesso, nonché la data di scadenza.
Le categorie dei Dispositivi Protezione Individuale
I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie, di prima, seconda o terza:
Prima Categoria
DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto il fabbricante presuppone che la persona che usa i DPI abbia la possibilità di valutarne il livello di protezione contro i rischi minimi così come di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
Rientrano nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore di 50°C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni di carattere permanente (es. ginocchiere sportive)
- azione lesiva dei raggi solari.
Le attrezzature assegnate a questa categoria devono essere corredate di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore e siglate con una marcatura CE.
Seconda Categoria
Fanno parte di questa categoria tutti quei dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria. Per tale categoria è previsto che fabbricante sottoponga a verifica, all’Organismo Notificato, una copia conforme all’originale del DPI prodotto, sarà quindi l’Organismo Notificato a rilasciare un attestato di certificazione CE con il quale, a sua volta, il produttore marchierà lo strumento e completerà la dotazione con la relativa nota informativa d’uso.
Terza Categoria
I DPI appartenenti a questa categoria sono anche noti come salvavita, infatti sono quegli strumenti atti a proteggere da rischi mortali, dove per essi si intende anche le conseguenze sul lungo termine che un’esposizione a tali pericoli può avere, come per esempio l’esposizione all’amianto, che di per sé, nella giornata lavorativa, non porta ad alcun problema ma sul lungo termine ha avuto e ha conseguenze nefaste.
Fra tali dispositivi rientrano tutti pensati e costruiti per proteggere le vie respiratorie (FFPP 1, 2 o 3) e quelli anticaduta, per tali strumenti il produttore oltre a dover far sì che il dispositivo superi la verifica di cui alla seconda categoria deve anche adottare un sistema di controllo qualità che certifichi e consenta un monitoring del prodotto stesso, quindi nella marcature dello strumento, accanto alla sigla CE, sarà presente il codice identificativo del sistema qualità stesso, per esempio: CE 0075.